Art. 6.
(Attuazione mediante modalità di project financing).

      1. La realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 3 può essere attuata con modalità di project financing secondo la procedura di cui agli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater e 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. A tal fine l'Agenzia effettua una ricognizione delle entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati, individuando le opere suscettibili di gestione economica e verificando la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing, in modo da consentire ai soggetti privati interessati di promuovere la realizzazione di opere a mezzo di concessione o altra forma di partenariato pubblico-privato, in base a quanto stabilito dalla citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.